Il Consiglio di Stato, Sez. II, con la sentenza n. 6272/2020, ha espresso un importante principio sull'applicabilità del condono edilizio disciplinato dal D.L. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. 326/2003.
In particolare, il Giudice Amministrativo, richiamando alcuni precedenti della Corte Costituzionale, ha chiarito che le previsioni della L. 326/2003 devono essere interpretate in linea con quanto previsto dalla precedente L. 724/1994.
Pertanto, anche per le istanze di condono per ampliamenti accertati dopo il 31.3.2003, troverà applicazione il criterio dimensionale previsto dall'art. 32, comma 25, D.L. 269/2003, secondo il quale l'istanza di condono è ammissibile per le opere abusive che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi.
Inoltre, proprio in relazione all'interpretazione dei limiti dimensionali, il Consiglio di Stato, ritenendo applicabili i criteri della L. 724/1994, ha ribadito che la soglia dimensionale dei 750 metri cubi è un limite assoluto ed inderogabile per l'ammissione della domanda di condono.