Trasferimento dell’agente di Polizia Penitenziaria per L. 104/92
Trasferimento dell’agente di Polizia Penitenziaria per dovere di assistenza familiare ai sensi della L. 104/92, art. 33.
Il Consiglio di Stato, rigettando l’appello cautelare promosso dal Ministero della Giustizia – DAP, ha confermato la decisione della quinta sezione del TAR Campania – Napoli che con Ordinanza (su ricorso promosso dal nostro Studio legale) ha ritenuto sussistente il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile in conseguenza dell’esecuzione del provvedimento impugnato, nelle more dei necessari approfondimenti da svolgersi nella sede di merito con riferimento al ricorso avverso la decisione dell’INPS con cui è stata derubricata l’invalidità del familiare da comma 3 a comma 1 dell’art. 3 L. 104/9, atteso che il ricorrente non sarebbe più in grado di assistere il genitore superstite, affetto dalle gravi patologie.
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