La parola urbanistica nasce da urbs che significa città, di conseguenza l’urbanistica è quella disciplina che studia la città, il territorio così come modificato dall’uomo, e dunque è necessario comprendere le trasformazioni necessarie a soddisfare i bisogni collettivi e individuali della società che ci vive, attraverso la progettazione dello spazio urbanizzato e la pianificazione organica delle modificazioni del territorio.
Per comprendere ciò è necessario prima conoscere gli strumenti ad essa sottesi: PRGC, PUC, NTA, PdL... sono tutti acronimi di strumenti urbanistici su cui quotidianamente lavoriamo per anticipare e risolvere eventuali problemi.
Strettamente connesso al concetto precedente c'è l'edilizia, che è l'insieme delle tecniche e delle conoscenze finalizzate alla progettazione e realizzazione di una costruzione o più specificatamente di un edificio. La parola edilizia, come la parola "edile" deriva dal latino aedile, a sua volta derivazione di aedes che significa "casa" o "abitazione", ma anche "tempio". La parola "edificio" ha la medesima radice aedes legata al suffisso ficium che significa "fare", "costruire", "realizzare".
PdC, Ordinanze di demolizione, Condoni, Sanatorie... sono le questioni che trattiamo con maggiore interesse.
(William Godwin)
Il
concorso pubblico è una selezione svolta tra più persone che “concorrono”, appunto, per un certo numero di posti di lavoro messi a disposizione da una Pubblica amministrazione. La selezione pubblica avviene nel rispetto di una serie di principi molto importanti, tra cui: trasparenza, dato che tutti i partecipanti devono essere in grado di essere a conoscenza degli atti della competizione; equità, intesa come la necessità che tutti i candidati gareggino in pari condizioni.
Accade spesso, tuttavia, che questi principi vengano lesi per circostanze più o meno chiare ed è necessario intervenite presto per non perdere importanti probabilità di successo.
Abbiamo anni di esperienza in materia e forniamo un'attenzione personalizzata e specializzata per ogni situazione.
Il pubblico impiego invece è il rapporto di lavoro che si instaura tra un lavoratore e una PA. Per lungo tempo, il pubblico impiego era disciplinato esclusivamente attraverso norme di diritto pubblico. A seguito della cd. privatizzazione, tuttavia, questo tipo di rapporto di lavoro è oggi regolato, in prevalenza, dalle norme del codice civile e da tutte le norme sul lavoro subordinato, con qualche eccezione, come ad esempio quelle in tema di mobilità e mutamento di mansioni previste dal decreto legislativo numero 165/2001.
Ma la principale differenza tra i due tipi di rapporto è rappresentata dalle modalità di accesso al lavoro: per espressa previsione costituzionale, infatti, ancora oggi al pubblico impiego si accede esclusivamente mediante concorso (art. 97 Cost.).
Conoscere le anomalie di un rapporto di lavoro è argomento su cui ci concentriamo con attenzione e dedizione.
(William O. Douglas)
L'appalto pubblico è un contratto stipulato, seguendo una particolare procedura, fra una pubblica amministrazione e uno o più operatori economici. A dire il vero il contratto (inteso come atto scritto) è lo step finale di un lungo procedimento che varia a seconda dell'oggetto dell'appalto, della spesa fissata dalla pubblica amministrazione e del settore da cui proviene il bene o servizio richiesto. L'appalto è quindi il modo con cui un'amministrazione acquista beni e servizi utili per lo svolgimento della propria attività solo che, per questioni di trasparenza, di concorrenza e per garantire a quante più imprese possibili di poter partecipare, è necessario procedere con una gara pubblica.
Il Codice dei contratti pubblici o anche Codice degli appalti (ossia il Decreto Legislativo n. 50/2016, recentemente modificato dal Decreto Sblocca Cantieri) disciplina l'intero settore degli appalti pubblici stabilendo chi, come e quando partecipare ad una gara d'appalto.
Tuttavia, tra l'indizione di una gara (bando, disciplinare, capitolato), la presentazione dell'offerta (e della documentazione amministrativa) ed aggiudicazione, possono accadere numerosi eventi a danno dell'operatore economico (ma anche della stazione appaltante) che è necessario conoscere dettagliatamente e con celerità per adottare la strategia più opportuna.
Lo Studio è costantemente aggiornato sulle modifiche legislative, nazionali ed europee, così da offrire sempre la migliore soluzione.
La Corte dei conti è l’organo di rilevanza costituzionale che svolge funzioni di controllo e giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica nonché amministrative e consultive.
Controllo
L’attività di controllo garantisce la corretta gestione della spesa pubblica. La Corte dei conti in base all’art. 100 della Costituzione svolge il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, quello successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche e il controllo economico finanziario.
Giurisdizione
L’art. 103 della Costituzione attribuisce alla Corte la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, pensioni civili, militari e di guerra. La Corte è competente a giudicare agenti contabili, amministratori e funzionari pubblici sulle materie che riguardano la gestione del pubblico denaro.
Lo Studio è specializzato in azioni processuali relative a contestati danni erariali.
Con il termine generico di recupero del credito si fa riferimento a tutte le attività che il creditore svolge contro il debitore per ottenere il pagamento di quanto gli spetta.
Si tratta di attività che hanno dapprima la finalità di ottenere il risultato senza interessare l'autorità giudiziaria (come i solleciti di pagamento, le diffide, i tentativi di conciliazione imposti in determinati casi dalla legge). Ed in questo caso di parla di attività stragiudiziale.
Se poi questi tentativi non raggiungono l'effetto sperato (e quindi il pagamento da parte del debitore) al creditore non resta che ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere quanto gli spetta attraverso l'esecuzione sul patrimonio del debitore.
È evidente che l'azione giudiziaria diventa opportuna nella misura in cui il creditore sa che il debitore è in possesso di beni che possono essere successivamente pignorati e sui quali procedere ad esecuzione forzata.
La fase esecutiva è la fase nella quale il creditore che è in possesso di un titolo esecutivo (ad esempio una sentenza che non può più essere impugnata oppure un decreto ingiuntivo che non è stato opposto) procede al pignoramento dei beni del debitore oppure dei crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo soggetto. Si parla in questo caso di esecuzione che si distingue in:
mobiliare: nella quale ad essere pignorato (e poi venduto all'asta per soddisfarsi sul ricavato) è un bene mobile di proprietà del debitore (ad esempio una vettura, dei mobili, degli elettrodomestici ecc…); immobiliare: nella quale ad essere pignorato (e poi venduto all'asta per soddisfarsi sul ricavato) è un bene immobile di proprietà del debitore (ad esempio un alloggio, un terreno ecc...); di crediti presso terzi: nella quale il creditore chiede al giudice che gli venga assegnato un credito che il debitore vanta nei confronti di un terzo (si pensi all'ipotesi in cui il debitore vanti un credito nei confronti del proprio datore di lavoro, in questo caso il creditore può chiedere al Giudice che il datore di lavoro versi direttamente a lui, in tutto o in parte, le somme che dovrebbe pagare al debitore).
Il nostro Studio vanta una comprovata esperienza in tema di recupero crediti ed è in grado di offrire la soluzione più opportuna per la risoluzione delle controversie insorte.