Permesso di costruire e inizio dei lavori: il titolo edilizio che si è formato tacitamente non ha una durata infinita ed è necessario iniziare i lavori entro un anno.
A spiegarlo è il Tar Campania, sez. II, sede distaccata di Salerno, con la sentenza n. 2766/2021 a seguito del ricorso contro il provvedimento in autotutela presentato da un Comune per il silenzio-assenso formatosi su un'istanza di permesso di costruire.
Nel caso in esame, il Comune ha negato il permesso di costruire dopo lo scadere dei 100 giorni dalla presentazione dell'istanza, tempo utile alla formazione del silenzio assenso: motivo per cui il Tribunale stesso, nel 2017, aveva confermato il titolo abilitativo proprio sulla base di questi presupposti, facendo presente che l'Amministrazione aveva comunque facoltà di adottare un provvedimento in autotutela per l’annullamento.
Ed è proprio quello che è successo: il Comune ha avviato tale procedimento, corredato da diverse motivazioni, tra cui:
violazione delle altezze consentite, in contrasto con il disposto di cui all’art. 8 del D.M. n. 444/68;
mancata presentazione della planimetria catastale di dettaglio con indicazione delle distanze del fabbricato da sopraelevare dai confini e dai fabbricati circostanti;
mancata asseverazione del progetto così come previsto dall’art. 20 comma 1 del DPR 380/01 e s.m.i.;
carenza dello studio di compatibilità geologica asseverato da tecnico abilitato, considerato il rischio idrogeologico dell’area di costruzione;
non ultimo, appunto, il mancato inizio dei lavori, posto che, a novembre 2017, e quindi ben oltre un anno dopo dalla formazione del silenzio assenso, risultava installata solo un’impalcatura esterna.
Da qui il nuovo ricorso contro l'amministrazione, che il Tar ha però respinto, reputandolo inammissibile per carenza d’interesse: nonostante tutto, infatti, i lavori non sono mai iniziati.
Il giudice amministrativo ha quindi precisato che il pacifico mancato inizio dei lavori entro l’anno dalla formazione tacita del titolo abilitativo, costituisce una causa espressa di decadenza del permesso di costruire.
Per impedirla, il costruttore è sempre tenuto a chiedere la proroga del termine di inizio o fine dei lavori, antecedentemente alla scadenza dello stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 giugno 2021, n. 4648).
Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile per carenza di interesse all’annullamento del ritiro di un atto già inefficace.