Stabilizzazione ai sensi della legge 234/2021 "aperta" ai borsisti

Il TAR Campania - Napoli, con la sentenza n. 1567/2026 pubblicata il 6 marzo 2026, in un giudizio patrocinato dall'avv. Agostino Armando Carratù, ha espresso un importantissimo principio in materia di stabilizzazione dei titolari di borse di studio, stabilendo che possono partecipare alle procedure di stabilizzazione previste dall'art. 1, comma 268, lett. b), della legge 234/2021, che riguarda il personale sanitario reclutato con contratti di lavoro flessibile.
La circolare della Regione Campania prot. n. 364421 del 13.7.2022, infatti, non esclude espressamente i titolari di borse di studio dalla stabilizzazione ex art. 1, comma 268, lett. b), legge 234/2021.
L'esclusione dei borsisti, precisa il giudice amministrativo partenopeo, è prevista solo per la diversa procedura di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017.
La normativa sulle procedure pubbliche deve essere interpretata nel senso di consentire la più ampia partecipazione possibile.
Tale nozione ricomprende forme non ordinarie di rapporti di lavoro, senza che la continuità costituisca elemento essenziale. Le borse di studio possono rientrare in questa categoria quando comportano prestazioni riconducibili alla medesima attività del profilo professionale oggetto di reclutamento.
Poiché la procedura prevede comunque una selezione comparativa, un'interpretazione estensiva dei requisiti di accesso non contrasta con l'art. 97 Cost., diversamente da ipotesi di stabilizzazione diretta senza concorso.
Una sentenza storica per i borsisti che apre la strada a nuovi e assai positivi scenari per la stabilizzazione.

