Progressioni interne: l'esperienza va valutata per area e categoria non per profilo
22 maggio 2026

Per il Consiglio di Stato l’esperienza nelle progressioni verticali va valutata per area e categoria, non per singolo profilo


Con la sentenza n. 3501/2026 de 5.5.2026, la V Sezione del Consiglio di Stato, in un procedimento patrocinato dall'avv. Dino Carratù, è intervenuta sul tema dei requisiti di accesso alle procedure di progressione interna nella pubblica amministrazione, chiarendo il criterio interpretativo del requisito dell’“esperienza nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione”.


Il Collegio ha affermato che, ai fini della partecipazione alle progressioni verticali, il requisito dell’esperienza non deve essere letto in senso formalistico con riferimento al singolo profilo professionale, ma in senso sostanziale, valorizzando l’appartenenza alla medesima area o categoria contrattuale e le mansioni concretamente esigibili ed effettivamente svolte.


Il principio centrale enunciato è quello secondo cui, in base all’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, le mansioni all’interno della stessa area sono tra loro professionalmente equivalenti e devono essere valutate secondo un criterio unitario, coerente con la classificazione contrattuale e non con la rigida suddivisione dei profili.

Ne deriva che, nelle procedure di progressione interna, l’esperienza maturata nella categoria di riferimento (nel caso di specie la precedente categoria C) è idonea anche se acquisita in profili differenti, purché riconducibili alla medesima area funzionale.

Il Consiglio di Stato ha dunque valorizzato la ratio delle progressioni verticali, finalizzate alla valorizzazione delle professionalità interne e all’evoluzione del sistema di inquadramento verso modelli meno formalistici, in linea con il nuovo ordinamento professionale.


Alla luce di tali principi, è stata ritenuta legittima l’ammissione alla procedura dei candidati in possesso di esperienza triennale nella categoria di appartenenza, indipendentemente dalla specifica declinazione del profilo.

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