Permesso di costruire, se il Comune non risponde vale anche un progetto irregolare: nuova sentenza storica.
Agostino Armando Carratù • 22 aprile 2026

Per il Consiglio di Stato il silenzio assenso edilizio anche se il progetto non è conforme alle norme urbanistiche

Il silenzio assenso sul permesso di costruire può formarsi anche quando l'intervento non è conforme alle regole urbanistiche. A ribadirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2179/2026, intervenendo su un tema da anni al centro di un acceso contrasto giurisprudenziale.


La questione è semplice solo in apparenza: cosa succede se un cittadino presenta una domanda di permesso di costruire e il Comune non risponde entro i termini? Ebbene, nel procedimento per il permesso, il legislatore ha previsto uno specifico meccanismo di semplificazione. In sintesi, se l'amministrazione locale non si pronuncia entro le scadenze di legge, il silenzio equivale ad accoglimento della domanda.


Questo principio è contenuto nel sistema combinato della legge sul procedimento amministrativo e del Testo Unico dell'Edilizia, e ha la triplice funzione di evitare blocchi burocratici infiniti, garantire certezza ai cittadini e responsabilizzare gli uffici pubblici. In parole semplici, il tempo sostituisce la decisione.


Il principio chiave, spiega la massima autorità giudiziaria amministrativa, è che non conta la conformità in sé, ma la "configurabilità" della domanda.

Più nel dettaglio, la sentenza n. 2179/2026 chiarisce un punto chiave: il silenzio assenso non serve a certificare che il progetto sia legittimo, bensì a chiudere il procedimento se l'amministrazione resta inerte.

Per questo motivo, ciò che conta non è se l'opera sia effettivamente conforme al piano regolatore, ma se la domanda sia riconoscibile, completa e giuridicamente configurabile. Perciò se l'istanza è "esaminabile", il silenzio può formarsi.


Parallelamente, il Consiglio di Stato introduce due ipotesi in cui il meccanismo di silenzio assenso non può operare:

inconfigurabilità strutturale, che si verifica quando la domanda è incompleta, cioè quei casi in cui ad esempio mancano il progetto, le asseverazioni tecniche o la documentazione essenziale;

inconfigurabilità giuridica, che insorge se la domanda non è conforme al modello normativo astratto predisposto dal legislatore, come ad esempio qualora sia stato avviato un intervento presentando un Scia e non un permesso di costruire.


Il Consiglio di Stato spiega, infatti, che la legittimità del progetto è un tema successivo e che la formazione del titolo edilizio dipende dalla risposta (o non risposta) dell'amministrazione; in altre parole, se il Comune non interviene nei termini perde il potere di negare il titolo in via ordinaria.


E, una volta decorso il termine senza risposta del Comune, la domanda di permesso di costruire si considera automaticamente accolta.

In pratica, il cittadino ottiene un "via libera giuridico" valido come permesso di costruire.


La sentenza del Consiglio di Stato n. 2179/2026 segna un chiaro punto di svolta nel diritto urbanistico: il silenzio assenso non è più solo uno strumento di semplificazione, ma un meccanismo che chiude il procedimento, trasferisce la responsabilità sull'amministrazione e può consolidare anche situazioni non perfettamente conformi alla disciplina urbanistica.



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