Qualificazione dei contratti di somministrazione lavoro
1 aprile 2021

Qualificazione dei contratti di somministrazione lavoro. Si pronuncia il TAR Campania - Napoli


Importante pronuncia del Tar Campania - Napoli in materia di qualificazione dei contratti di somministrazione lavoro - direttamente seguita ed approfondita dallo Studio - con profili di assoluta novità rispetto al passato.



Con la sentenza n. 208 del 2.2.2021, la quinta sezione del Tar Campania - Napoli, definendo la controversia relativa alla qualificazione dei contratti di somministrazione lavoro nell’ambito di una procedura di stabilizzazione indetta ai sensi del comma 2 dell’art. 20 del D. Lgs. 75/2017, ha avuto modo di precisare che “deve essere condivisa la sostenuta impostazione censoria nel senso che la categoria del contratto di lavoro flessibile, richiamata dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, è idonea a ricomprendere anche le figure del contratto di somministrazione di lavoro e di quelle allo stesso assimilabili, non potendo operare, stante il carattere di specialità della disciplina cui il citato comma 10 assoggetta le procedure di stabilizzazione indette dagli enti del Servizio Sanitario Locale, la disposizione eccettuativa posta dalla normativa generale al comma 9, secondo il quale, come si è già detto sopra, “Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni”.

In buona sostanza il ga riconosce un carattere di specialità alle procedure indette in ambito sanitario: il comma 10 del D.lgs. n. 75/2017 delinea una disciplina speciale esclusivamente applicabile alle procedure di stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, come tali sottratte, quanto all’individuazione dei requisiti di partecipazione, alla disposizione generale posta dal comma 2, già sopra riportato per esteso, ed alla preclusione stabilita dal comma 9.

Ed infine, precisa il giudice partenopeo, che il significato del riferimento al "lavoro flessibile", formula richiamata dal comma 543 della legge 208/2015, deve essere desunto facendo ricorso al contenuto dell'art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che, nel delimitare i tipi di contratti di lavoro mediante i quali le pubbliche amministrazioni possono assumere personale, ricomprende – nell'ambito delle "forme di lavoro flessibile" – i "contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché le forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche".

In definitiva si riconosce che i contratti di somministrazione lavoro rientrano nella più ampia categoria dei contratti flessibili e ciò ai fini della partecipazione alle procedure di stabilizzazione, in ambito sanitario, ex art. 20 della cd. legge Madia.


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